Responsabilità del venditore per vendita animali

Ai sensi dell’articolo 1496 c.c., nella vendita di animali “la garanzia per vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme del codice civile in tema di vizi della cosa venduta“.
Quindi, in mancanza di norme speciali, trova applicazione l’articolo 1490 c.c. ai sensi del quale “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore“. Ai sensi di questo articolo, il venditore è responsabile per i vizi della cosa venduta per il solo fatto oggettivo della loro presenza, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una colpa a suo carico.

La responsabilità del venditore è esclusa solamente nell’ipotesi in cui egli provi che, al momento dell’acquisto, il compratore fosse a conoscenza dei vizi dell’animale o che tali vizi fossero facilmente riconoscibili: in quest’ultimo caso, però, il venditore è comunque ritenuto responsabile se ha dichiarato che l’animale ne era esente. La responsabilità oggettiva del venditore per il solo fatto della sussistenza dei vizi è stata recentemente confermata dalla Corte di Cassazione Civile (sentenza n. 8605 del 06/05/04).

Posta la responsabilità del venditore per i vizi degli animali venduti, egli è tenuto nei confronti del compratore al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 1494, comma 2° c.c., il quale prevede che Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa“. Ciò significa che il venditore sarà tenuto a sostituire l’esemplare o gli esemplari malati o rimborsare il prezzo pagato dal compratore per l’acquisto dell’animale viziato.

Il fondamento di tale disciplina è il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali. Il compratore deve poter fare affidamento con ragionevole certezza sulla diligenza ed onestà del venditore, cioè fare affidamento sul fatto che questi abbia scelto la sua merce con competenza professionale, abbia accertato quantomeno l’inesistenza di gravi difetti ed abbia scelto un fornitore di fiducia. La responsabilità prevista dall’art. 1494 c.c. costituisce una necessaria difesa per il consumatore (che non è normalmente in grado di eseguire indagini preventive sulla qualità della merce) e non pone un onere eccessivo a carico del venditore, dato che questi è legittimato a rivalersi nei confronti del suo fornitore

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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