Responsabilità civile e penale da custodia di animali

L’articolo di oggi affronta il tema della responsabilità civile e penale da custodia di animali, con particolare riferimento ai profili di responsabilità penale ascrivibili al padrone che non impedisce l’aggressione del suo cane nei confronti di un altro animale, causandone l’uccisione.

Al giorno d’oggi, si rinvengono sempre più spesso casi di cani che – dopo essere scappati da una zona recintata o da un cancello aperto o, più semplicemente, mentre sono a passeggio col proprio padrone per strada – aggrediscono e mordono altre persone o altri quadrupedi.

Come noto, spetta al padrone farsi carico della condotta tenuta dal proprio animale domestico: così, fin da cucciolo, è bene cercare di far apprendere al cane le regole di comportamento e addestrarlo per garantire una convivenza civile con gli altri cani e con le altre persone che si possono incontrare.

Tuttavia, per quanto si possa stare attenti a qualunque tipo di situazione, può accadere che il proprio cane – magari solitamente quieto – si innervosisca e morda un altro cane piuttosto che una persona.

In tali casi, servirà adoperare maggiori accorgimenti per la custodia del proprio cane, poiché si può incorrere nel rischio di esser condannati al risarcimento del danno e addirittura essere imputati in un processo penale.

La responsabilità extracontrattuale del padrone è prevista dall’art. 2052 c.c., secondo cui “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

In merito alla responsabilità penale, l’imputabilità non è più per l’omessa custodia di animali di cui all’art. 672 c.p., ma per il più grave e nuovo reato di cui all’art. 544-bis c.p., che prevede l’uccisione di animale qualora il proprio cane, senza museruola e non al guinzaglio, azzanni ed uccida un altro cane.

A riguardo, due donne sono state rinviate a giudizio per aver omesso di adottare le cautele necessarie e sufficienti ad impedire un danno a cose o a terzi: nello specifico, le padrone portavano a passeggio sulla pubblica via due cani di grossa taglia – senza guinzaglio e senza museruola – e non bloccavano l’aggressione e l’uccisione, da parte dei propri cani, di un piccolo cagnolino da compagnia e della donna che lo accompagnava al guinzaglio, rimasta ferita.

Le due donne sono pertanto responsabili dei reati di uccisione di animali mediante omissione e di lesione colposa, oltre a esser responsabili in via extracontrattuale ai sensi dell’art. 2052 c.c.

Le proprietarie dei cani hanno dunque dovuto provvedere – attraverso la propria assicurazione – alla riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti della padrona del piccolo animale ucciso e – personalmente – al risarcimento del danno morale da reato, in quanto non coperto dall’assicurazione.

Per informazioni: info@avvocatoanimali.it

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