Omissione di soccorso di animali investiti
Nell’articolo di oggi affrontiamo un’interessante questione: cosa succede nei casi di investimento di un animale lungo la strada e di successiva omissione di soccorso.
I fatti di cronaca che vengono proposti pressoché quotidianamente da giornali e telegiornali, mostrano un numero sempre maggiore di casi in cui una persona (o un animale) viene investita da un pirata della strada che, noncurante del danno cagionato, prosegue la propria corsa senza fermarsi e omette di prestare soccorso, sperando di “farla franca”.
La malsana abitudine di fuggire davanti alle proprie responsabilità, come si può immaginare, si sta diffondendo sempre più anche ai casi di investimento di animali.
Un esempio? È notizia risalente a metà marzo 2016 quella di un Labrador nero investito e abbandonato in mezzo a una strada in provincia di Ragusa. A soccorrerlo, fortunatamente, ci ha pensato una volante della Polizia dello Stato che, di servizio in quelle strade, ha prestato le prime cure al cane ferito e ha provveduto a contattare il veterinario della Asl. Si è appreso successivamente che il cane ha riportato ferite alle zampe posteriori e al bacino con possibili fratture e che è stato necessario un ricovero urgente.
Altro caso, più recente e dall’esito infausto, risale al 17 aprile scorso ed è avvenuto nella provincia bergamasca: un’auto viaggiava a folle velocità su una strada provinciale, un cane si muoveva sul margine della carreggiata e, senza nemmeno il tempo di accorgersene, è stato travolto e ucciso sul colpo dall’automobilista il quale, senza alcun rimorso, ha omesso di prestare il soccorso dovuto e ha proseguito la propria corsa senza freni.
Fortunatamente erano presenti due testimoni che, pur non potendo fare più niente per il povero 4zampe, hanno immediatamente informato le autorità e dato inizio alle ricerche del pirata della strada.
Per questo genere di vicende è necessario fare riferimento al D. Lgs. 285/1992, più comunemente noto come “Codice della Strada”, il cui testo è aggiornato alla Legge 23 marzo 2016, n. 41, che introduce nel codice il reato di omicidio stradale.
L’art. 189 comma 9 bis, in particolare, dispone che:
“l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera ai suddetti obblighi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00”.
Il Codice della Strada, dunque, prevede una sanzione amministrativa per chi, in caso di incidente, ometta di fermarsi e di porre in atto le misure necessarie ad assicurare il tempestivo soccorso dell’animale investito.
Attenzione però: casi come quelli di cui stiamo discutendo, possono integrare anche una responsabilità penale. Infatti il mancato soccorso di animali, oltre a sottostare agli obblighi previsti dal Codice della Strada, può essere punito ai sensi dell’articolo 544-ter del codice penale in quanto vero e proprio “maltrattamento di animali”. In questo caso, però, non è prevista una semplice sanzione amministrativa, bensì una pena detentiva da 3 a 18 mesi o, in alternativa, una multa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00. E attenzione: se l’animale muore a causa delle lesioni riportate, la pena è aumentata della metà.
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