Multa al padrone per i bisogni dei cani

Multa al padrone per i bisogni del proprio cane? Ebbene si.

Un caso eclatante degli ultimi giorni riguarda la salata multa ricevuta da un signore reo di aver fatto fare i bisogni ai propri cani sul suolo pubblico senza aver pulito.

In particolare, l’uomo – mentre era a passeggio in centro in un paese della provincia veronese – ha permesso ai suoi due cani di fare pipì contro un cestino in prossimità di un ristorante e non si è adoperato a rimuovere tali bisogni.

Pertanto, lo stesso è stato ritenuto colpevole di non aver rispettato l’ordinanza che riguarda i divieti e gli obblighi vigenti nei centri abitati e nel centro storico e, di conseguenza, è stato pesantemente multato dai Vigili Urbani.

L’ordinanza prevede infatti che la pipì dei cani vada subito diluita con acqua, pena la sanzione amministrativa.

In seguito alla diffusione della notizia online, su quotidiani e telegiornali, l’opinione pubblica si è divisa tra commenti favorevoli e contrari.

Tra questi ultimi si annovera il Presidente della Aidaa (Associazione italiana difesa animali e ambiente) che così commenta: «Siamo oltre il ridicolo, ma la cosa si fa davvero comica perché i Vigili aggiungono che l’accertamento è stato eseguito “de visu”, ovvero sul posto, da parte del personale della Polizia Locale, con relazione fotografica depositata agli atti. Ci appelliamo al buon senso del Prefetto perché faccia recedere il Sindaco da tali assurde ordinanze una volta per tutte».

Tuttavia, il Sindaco del Paese rimane fermo sulla sua posizione: «La pipì dei cani va pulita. Il Paese deve rimanere pulito. L’ordinanza rimane e non escludo altre iniziative»

Il primo cittadino ribadisce poi che i cani vanno tenuti al guinzaglio, che le deiezioni vanno raccolte sempre e che occorre sciacquare con dell’acqua il punto in cui l’animale fa pipì.

Si segnala che la condotta tenuta dal padrone dei due animali potrebbe integrare anche profili di responsabilità penale.

Sul punto: “L’azione di un cane che – condotto dal proprietario sulla pubblica via – imbratti con urina la facciata di un edificio dichiarato di notevole interesse storico architettonico va qualificata, in assenza di elementi che denotino una volontà di segno contrario, come attività di malgoverno del rischio stesso, dipendente da disattenzione, sciatteria o, più semplicemente da imperizia nella conduzione dell’animale, situazione comunque riconducibile alla sfera della colpa, ma non certo del dolo, neppure nella forma di quello eventuale” (Cass. Pen. Sez. II, n. 7082 del 18/02/2015).

Tale è la fattispecie nella quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente l’elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato di cui all’art. 639, comma 2°, c.p., anche in considerazione del fatto che l’imputato avesse con sé una bottiglietta d’acqua, da lui versata sul muro dello stabile al fine di ripulire nell’immediatezza la parte lordata con l’urina del cane.

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