il morso del cane e i suoi profili legali
Nel presente articolo affrontiamo un tema ormai di stretta attualità e che ha in oggetto il morso del cane e i suoi profili legali.
In particolare, vogliamo chiarire le conseguenze giuridiche a cui può andare incontro il padrone di un cane che, azzannando un’altra persona, le provoca delle lesioni.
Per la trattazione di una tematica di così ampio interesse ci siamo serviti di due recenti casi giurisprudenziali che, seppur caratterizzati da qualche piccola differenza processuale, sono segnati dal medesimo esito.
Nel primo caso una ragazza è stata condannata a una multa di cinquecento euro per non aver custodito in maniera adeguata il proprio cane che ha azzannato la caviglia di una persona presente sul posto.
Tale episodio, risalente al febbraio 2011, si è svolto sulla spiaggia di Badesi e il procedimento, giunto dopo cinque anni al secondo grado di giudizio, si è momentaneamente concluso con una sentenza di condanna del Giudice di Pace di Tempio Pausania, in seguito confermata anche dal Tribunale dello stesso capoluogo sardo.
Il secondo caso, i cui fatti risalgono addirittura agli anni Novanta, riguarda la condanna di un uomo il cui cane, un pastore tedesco, ha morso la mano destra di un’amica in visita presso la sua abitazione.
In tal caso la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza numero 10402/2016 ha condannato l’uomo al pagamento di circa cinquantamila euro sulla base del disposto dell’art. 2052 del codice civile: “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
In entrambi i casi presi in considerazione ha assunto rilievo la mancata prova del caso fortuito.
In sostanza, è necessario precisare che la responsabilità del padrone del cane si fonda sul semplice rapporto di proprietà che intercorre tra la persona e l’animale e che fonda gli obblighi di custodia e sorveglianza.
Dunque il proprietario, per liberarsi dalla responsabilità, deve provare, così come indicato dal citato art. 2052 del codice civile, l’esistenza del caso fortuito: cioè di un elemento estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra il comportamento dell’ animale e l’evento dannoso, che abbia i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.
Nei casi suindicati non è stata fornita la prova di una simile eventualità e il proprietario del cane è stato condannato a rispondere del danno, poiché è irrilevante che il comportamento dannoso dell’animale sia stato causato da suoi impulsi interni inevitabili o imprevedibili.
Per informazioni: info@avvocatoanimali.it
Non si effettua consulenza legale gratuita.
E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.