Morso dal cane dopo avergli pestato la coda: caso fortuito
Nel numero di ottobre di Quattro Zampe parliamo di caso fortuito se un bambino viene morso dal cane dopo avergli pestato la coda.
Morso dal cane dopo avergli pestato la coda: la Cassazione riconosce l’esimente del caso fortuito
L’art 2052 c.c. disciplina la responsabilità dei danni cagionati da animali e prevede che il proprietario del cane o chi ne abbia temporaneamente la custodia (come per es. un amico, un parente, il dog-sitter) è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia nel caso in cui sia custodito, sia nel caso in cui sia fuggito o smarrito.
Si tratta di una responsabilità di natura oggettiva, perché non si fonda su un comportamento o un’attività, commissiva od omissiva, di chi è responsabile dell’animale, ma su una relazione (di proprietà o di uso, anche temporaneo) intercorrente con l’animale ed il nesso causale tra il fatto dell’animale medesimo ed il danno subito dal terzo.
L’unico modo per evitare la propria responsabilità è dimostrare che il danno sia avvenuto per un caso fortuito.
Ma può considerarsi “caso fortuito” il fatto che l’animale abbia agito d’istinto, a causa della disattenzione di un terzo che gli abbia calpestato la coda?
Nel 2013 la Cassazione (sent. n. 23352 del 30.05.2013) risponde negativamente, ritenendo responsabile il padrone del cane che, lasciato libero e senza museruola durante una festa tenutasi nel suo giardino di casa, aveva aggredito un ospite che gli aveva pestato accidentalmente la coda.
Secondo la Suprema Corte non può parlarsi nel caso di specie di caso fortuito, poiché l’animale avrebbe dovuto esser custodito in luogo non accessibile agli ospiti o quanto meno munito di museruola, ritenendo del tutto indifferente che il cane sia stato pestato accidentalmente, trattandosi di un evento che il padrone doveva ritenere probabile, così come doveva ritenere probabile la conseguente reazione del cane.
Recentemente, la Corte di Cassazione si è invece espressa in senso opposto, accogliendo il ricorso della proprietaria di un cane condannata per lesioni perché il suo cagnolino aveva morso un bambino dopo che il piccolo gli aveva calpestato la coda con la bicicletta.
La Suprema Corte (Cass. n. 50562/2019) ha ritenuto in questo caso che “si era in presenza di caso fortuito avendo il cane reagito, dopo che la bicicletta condotta dal minore gli era passata sulla coda” ed ha invitato il Giudice di Pace a rivedere la sua decisione considerando inoltre alcuni elementi fondamentali, come il fatto che la donna tenesse il cane al guinzaglio e che non vi era alcun obbligo di museruola, trattandosi di cane mansueto e di modeste dimensioni.
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