Morso in area cani: chi è il responsabile?
Nel nostro articolo per Quattro Zampe di questo mese parliamo di responsabilità per un morso in area cani. Quali sono i doveri del proprietario?
È bene chiarire, ancora una volta, la posizione della giurisprudenza e della legge riguardo alla responsabilità del padrone di un cane per i danni che il proprio animale arreca nel momento in cui si trova custodito nell’area a lui dedicata.
L’argomento è recentemente tornato alla ribalta dopo la pronuncia della Cassazione n. 31874/2019 con la quale la Corte ha riaffermato un principio importante: l’obbligo di custodia e la posizione di garanzia del padrone (o del conduttore di cane) sempre e comunque.
Il caso
Nel caso esaminato oggi i fatti sono così riassumibili: una donna si trovava all’interno di un’area cani con il proprio pastore tedesco, lasciato libero di correre spensieratamente, e un altro cane di piccole dimensioni che stava insieme a lei su una panchina dell’area. Senza che la donna si accorgesse di quanto stava succedendo, un bambino di 5 anni è stato introdotto nell’area dalla nonna e nel giro di pochi istanti è stato attaccato ad una gamba dal cane. La proprietaria, lontana da quanto accaduto e con il piccolo cane sulle gambe, non si è accorta subito dell’aggressione ma solo successivamente – chiamata dalle urla del bambino e della nonna – per poi intervenire recuperando a forza il cane e portandolo via.
La padrona del cane ha fin da subito – e per tutto il processo – affermato che essendo l’area adibita allo “sgambamento cani” e al loro diritto di poter stare lì liberi, nulla poteva essere a lei addebitato, avendo sbagliato la nonna ad entrare imprudentemente e pericolosamente nella zona.
La donna aveva poi abbandonato velocemente l’area cani rifiutandosi di lasciare i propri dati, senza preoccuparsi delle condizioni di salute del bambino rimasto ferito. La nonna però era riuscita a scattare una foto della targa del veicolo su cui la donna si era allontanata, consentendo così di rintracciarla. Sul posto, inoltre, era presente anche un passante sentito poi come testimone dei fatti durante il processo.
Il bambino è stato trasportato al Pronto Soccorso dove gli sono stati applicati punti sutura e prognosticati 10 giorni di malattia.
La difesa della proprietaria
Durante il processo la difesa della proprietaria ha sempre sostenuto che la condotta posta in essere dalla nonna (l’entrata della stessa nell’area con il bambino) sia essa sola improbabile e del tutto imprevedibile per i cani, nonché vietata dal “Decalogo Aree Cani” che proibirebbe l’accesso alle persone prive di cane al seguito: secondo questa tesi quindi questo basterebbe a far cessare il nesso causale tra la gestione del proprio animale e la reazione dello stesso alla vista del minore (che ha portato a morsi e lesioni personali).
A tale ipotesi, nei vari gradi di giudizio, è stata data risposta negativa: vige infatti all’interno dell’area l’obbligo per il padrone di vigilare costantemente sul proprio animale, garantendo la sicurezza per tutti coloro che circolano nell’area (altri cani e altri proprietari): è infatti imposto a padroni e conduttore di mantenere un costante controllo visivo sul quadrupede, così da poterlo richiamare in presenza di situazioni di rischio potenziale, e avendo sempre a disposizione una museruola da usare nei casi di emergenza.
La mancanza di custodia dell’animale
Secondo la Corte di Cassazione nel caso in esame nessun dubbio vige in merito alla violazione delle norme che impongono al padrone o al conduttore l’obbligo di custodia e di vigilanza dell’animale. La proprietaria ha infatti “incautamente omesso di esercitare sul proprio pastore tedesco ogni forma di controllo, lasciandolo del tutto incustodito all’interno dell’area cani, perdendone il contatto visivo e non essendo stata in grado di avvedersi del rischio promanante dall’ingresso nel parco del bambino, nonché di richiamare il cane e ricondurlo a sé, eventualmente applicando una museruola (di cui era comunque sprovvista) per scongiurare il pericolo di ulteriori morsi.”
I giudici della Cassazione continuano sostenendo che “La proprietaria aveva lasciato il cane nell’area a ciò deputata e se n’era disinteressata, ritenendo che il problema di tutelare la propria incolumità dalle possibili aggressioni del proprio animale fosse esclusivamente altrui. La stessa infatti non si è accorta dell’aggressione finchè non ha sentito le urla, rimanendo seduta su una panchina occupandosi di un altro cane”.
Al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia
La Corte ricorda che “Al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altri elemento rilevante (così come già dichiarato nella sentenza n. 822/1970).“
In casi come quello in esame il danno alla persona assorbe il disvalore dell’illecito amministrativo dell’ex art. 672 c.p. (Omessa custodia e mal governo di animalie), per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 40 cpv e 590 c.p. , si perviene al riconoscimento della penale responsabilità dell’imputata per le lesioni cagionate dall’animale.
Il principio espresso definitivamente dalla Corte
“In definitiva – pronuncia la Corte – la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall’animale medesimo può essere affermata ove si accerti in positivo una colpa in capo al padrone/detentore/responsabile del cane. Al fine di escludere l’elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale pericoloso, non basta che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee”.
Per la proprietaria del pastore tedesco vi sarebbe piena interazione tra colpa, prevedibilità e evitabilità dell’evento, se avesse diligentemente mantenuto un controllo visivo sul proprio cane potendo avvedersi del rischio scaturente dall’entrata in area del bambino, richiamando il cane e evitando così l’aggressione. Inoltre, la posizione di garanzia che grava sul detentore dell’animale copre anche i comportamenti altrui: la colpa della vittima che pone in essere un comportamento imprudente può al massimo concorrere con quella del garante, non eliminandola a meno che non ci si trovi di fronte a comportamenti caratterizzati da abnormità e da assoluta eccentricità (non sarebbe comunque questo il caso).
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