Maltrattamento di elefanti: gestore circo condannato
Il 3 ottobre 2017 la Corte di cassazione ha pronunciato una condanna nei confronti del gestore di un circo per il reato di cui all’art. 727, 2°, c.p., per avere detenuto cinque elefanti in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, in quanto legati con corte catene limitative dei più elementari movimenti, in una situazione incompatibile con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze.
La sentenza della Cassazione che punisce il proprietario del circo
Nella sentenza n.10164 del 06.03.2018 la Corte di Cassazione, in merito al caso del gestore del circo che maltrattava gli elefanti tenendoli a catena, chiarisce che l’art. 727 c.p. punisce la condotta di chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. Sono da escludere le situazioni contingenti che provochino un temporaneo disagio dell’animale; la disposizione, infatti, fa riferimento al duplice requisito delle condizioni di detenzione dell’animale e della produzione di gravi sofferenze.
La detenzione degli elefanti in catene, al di fuori dei momenti in cui il contenimento è strettamente necessario per esigenze di cura o pulizia, appare assolutamente incompatibile con la natura degli animali, perché realizza una compressione intollerabile della possibilità che l’elefante ha di muoversi, sia pure nello spazio limitato di un recinto. In particolare, gli elefanti erano stati trovati in una situazione non passeggera e contingente, né dettata dalla necessità di operare per la pulizia e la cura degli animali, perché gli elefanti erano legati con catene corte che ne impedivano i movimenti ed erano stati trovati in tale situazione all’interno del tendone dove venivano ricoverati per la notte, senza che vi fossero operazioni di pulizia in programma o in corso.
Riguardo alla mancanza di prove di gravi sofferenze degli animali, sollevata dai difensori dell’imputato, si scontra con l’evidenza rappresentata dal dato dell’impossibilità per gli elefanti di deambulare, alzarsi autonomamente, sdraiarsi di lato.
I giudici affermano che non è il caso di chiamare in causa le linee guida dei C.I.T.E.S. perché le violazioni poste in essere risultano “talmente macroscopiche da rendere superfluo anche tale riferimento alla normativa tecnica, essendo del tutto evidente l’assoluta incompatibilità con la natura dell’animale dell’uso di catene applicate contemporaneamente sia a una zampa posteriore che una zampa anteriore, trattandosi di uno strumento di contenimento di per sé produttivo di gravi sofferenze”.
Basta animali nei circhi
Guardando oltre a questa triste vicenda di maltrattamento di elefanti, è possibile sperare che in futuro non si debba più assistere a circostanze del genere. Infatti, come abbiamo già raccontato (https://www.avvocatoanimali.com/utilizzo-degli-animali-nel-circo/) in data 8 novembre 2017 la Camera ha approvato in via definitiva ed in grande maggioranza (265 voti a favore e 13 contro) la legge delega di «riordino del settore dello Spettacolo» la quale prevede il graduale superamento della presenza degli animali nel circo.
Per ulteriori informazioni su questo argomento, non esitare a scriverci a info@avvocatoanimali.it
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