Malattie infettive e displasia: come comportarsi?

E’ evidente che, parlando di esseri viventi e non di cose, qualunque tipo di patologia dell’animale potrebbe essere identificata come “vizio” ma, per rientrare nella categoria dei vizi garantiti dal venditore e poter dare luogo così ad un possibile risarcimento, la malattia deve poter essere classificata come vizio redibitorio ed essere cioè pregressa, occulta e grave.
Pregressa, quindi preesistente al momento del contratto; occulta, cioè non facilmente riconoscibile al momento del contratto; ed infine grave, ossia tale da influire negativamente sulla qualità di vita dell’animale e tale che, se l’acquirente ne fosse stato a conoscenza, non avrebbe concluso il contratto.
La garanzia per i vizi redibitori è sempre dovuta dal venditore, anche in caso non vi sia un contratto scritto ma, data la difficoltà di provare in sede di giudizio quanto oralmente pattuito, si consiglia sempre la sottoscrizione di un contratto in forma scritta.
A tal proposito è bene sottolineare la necessaria attenzione con cui bisogna visionare il contratto: la garanzia per vizi deve coprire un periodo minimo di 15 giorni dal momento dell’acquisto. Diffidate dal venditore che offra garanzia per 48 ore o per una settimana soltanto: le più comuni malattie virali del cane infatti, quali il cimurro, l’epatite, la leptospirosi e la parvovirosi, hanno un periodo di incubazione di circa 15 giorni. Quindi, se la malattia si manifesta entro questo lasso di tempo dal momento dell’acquisto, è assolutamente certo che fosse pregressa, è evidente che fosse occulta, ed è indubbio che sia grave, al punto da risultare spesso letale per l’animale. Rientrando la malattia nella categoria dei vizi redibitori, il compratore ha la facoltà di esercitare la risoluzione del contratto, potendo così scegliere tra la restituzione del cucciolo “viziato” al venditore (purchè non siano stati compiuti atti di proprietà sull’animale, quali il taglio delle orecchie o della coda ecc.) oppure l’ottenimento di una riduzione del prezzo d’acquisto.

Discorso a parte meritano la displasia dell’anca e del gomito e le altre malattie ereditarie.
La displasia consiste in una malformazione dell’articolazione che produce un’incongruenza tra le superfici articolari, con conseguente alterazione delle stesse; ciò porta inevitabilmente ad artrosi cronica. E’ la malattia ortopedica di origine non traumatica più diffusa e conosciuta nei cani di taglia media, grande e gigante ma purtroppo non è ancora possibile capire, al momento della vendita (che di solito avviene a 2 o 3 mesi di vita), se il soggetto in questione svilupperà o meno la patologia. Non sono in grado di saperlo né l’allevatore, nè il veterinario, nè l’acquirente. Infatti, benchè la displasia sia classificabile come vizio redibitorio, in quanto ereditaria (e quindi sicuramente pregressa, almeno a livello genetico), occulta (non rilevabile in un cucciolo al momento della vendita) e grave, è vero tuttavia che non si possiedono ancora i mezzi tecnici per poterla eliminare in maniera definitiva. Ciò che può -e deve- fare un buon allevatore è testare la presenza della malattia nei suoi cani riproduttori e mettere in vendita solo cuccioli provenienti da “genitori esenti”. Tuttavia tale accortezza NON si traduce univocamente in un cucciolo sano poiché non è raro che la malattia salti una o più generazioni prima di manifestarsi: in questi casi il figlio di due genitori sani può risultare gravemente displasico. Generalmente la prassi prevede che si esegua la prima radiografia sul cucciolo ad un’età non inferiore ai 6 mesi, ma le forme più gravi possono essere diagnosticate già all’età di 4 o addirittura 3 mesi.
Per poter ottenere la riduzione del prezzo o la restituzione del cucciolo – opzione, questa, senz’altro meno usuale trattandosi di un essere vivente e non di un televisore difettoso – è necessario che la malattia si manifesti entro un anno dal momento della consegna e che venga denunciata al venditore entro 8 giorni dalla sua scoperta, (meglio se mediante raccomandata a/r, in modo da poter provare la data certa).

A corollario di quanto sopra esposto è necessario sottolineare che secondo buona parte della dottrina, a decorrere dall’entrata in vigore del Codice del Consumo (d.lgs n. 206/2005), la vendita di animali domestici conclusa tra un consumatore ed un professionista, dovrebbe rientrare nella disciplina dettata dagli artt. 128 e ss., relativi alla garanzia nella vendita dei beni di consumo.
Tale disciplina prevede garanzie ancor più solide per il consumatore, quale ad esempio l’estensione dei termini: l’art 132 infatti prevede una garanzia di 2 anni dalla vendita e di 2 mesi dalla scoperta del vizio, in luogo di 1 anno e 8 giorni previsti dal codice civile.
Si sottolinea dunque nuovamente l’importanza di rivolgersi ad allevatori professionisti per l’acquisto del proprio cucciolo, evitando tutti quei soggetti che mostrano riluttanza ad esibire documentazione relativa la loro attività e i loro animali.

Per una consulenza professionale non esitare a contattarci: info@iltuolegale.it

Non si effettua consulenza legale gratuita.

E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*