Legittimità del sequestro preventivo di animali detenuti in condominio
Una notizia interessante degli ultimi giorni riguarda la legittimità del sequestro preventivo di animali detenuti in condominio, disposta con ordinanza dal Tribunale del Riesame di Trieste.
La vicenda – che presenta interessanti spunti di riflessione – ha visto indagata una condomina alla quale veniva contestata l’immissione di rumori molesti e di cattivi odori all’interno di un condominio, originati dai tre cani detenuti in cortile, lasciati da diversi anni in stato di abbandono e in pessime condizioni igienico-sanitarie.
In seguito alla denuncia di alcuni vicini di casa e alle valutazioni sanitarie effettuate dall’ARPA e da altre autorità competenti, il Tribunale del Riesame di Trieste ha stabilito, con apposita ordinanza, il sequestro preventivo dei cani della condomina, indagata per i reati di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e di getto pericoloso di cose, previsti e puniti, rispettivamente, dagli artt. 659 e 674 c.p.
La condomina indagata – che ha presentato ricorso in cassazione per contestare il sequestro preventivo dei suoi animali – ha ritenuto ingiusta l’ordinanza disposta dal Tribunale del Riesame e ha sostenuto che i cani, in quanto esseri “senzienti”, possono soffrire per l’allontanamento dal luogo dove vengono normalmente custoditi, attesa la prevalenza delle esigenze umane di tutela dell’occupazione e del riposo sancite dalle norme penali di cui agli artt. 659 e 674 c.p.
Tuttavia, la III Sezione Penale della Corte di Cassazione – con sentenza n. 54531, pubblicata in data 22 dicembre 2016 – ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nel merito, il Tribunale del Riesame ha ritenuto che – ferma restando la legittimità della detenzione dei cani – gli stessi potessero essere considerati “cose pertinenti al reato”, in virtù del fatto che gli animali avrebbero potuto dare occasione all’indagata di reiterare le condotte delittuose e, pertanto, ne ha disposto il sequestro preventivo.
Sulla stessa lunghezza d’onda si è posta la Corte di Cassazione che ha motivato la propria decisione sulla base di alcuni suoi precedenti.
Infatti, la stessa Corte considera gli animali “cose” e pertanto, ricorrendone i presupposti, possono costituire oggetto di sequestro preventivo.
Tale considerazione è confermata dalla previsione dell’art. 544 sexies c.p. il quale indica che gli animali possono essere soggetti a confisca (nel caso contemplato dalla norma, obbligatoria) e, quindi, anche a sequestro preventivo.
Inoltre, sulla base di analoghe fattispecie, la Corte ha già affermato che, per l’integrazione dei reati previsti dagli artt. 659 e 674 c.p., non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, ed è invece sufficiente che essa sia stata idonea ad arrecare disturbo o molestie alle persone.
Dunque, tale decisione sembra costituire un passo indietro rispetto alle più ampie vedute di alcuni Paesi esteri in tema di diritti degli animali – riconosciuti a tutti gli effetti come esseri “senzienti” e quindi maggiormente tutelati – e, forte di una linea giurisprudenziale costante (presumibilmente ormai anche un po’ datata), sembra porsi in aperto contrasto con la considerazione che i vari partiti e le varie organizzazioni in difesa degli animali hanno nei confronti dei nostri amici a quattro zampe.
Per informazioni: info@avvocatoanimali.it
Non si effettua consulenza legale gratuita.
E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.
Comments are Closed