abbandono di animali

Lasciare il cane a chi non se ne occupa è abbandono di animali

Se il padrone lascia il cane a una persona che non lo vuole e sa che non se ne occuperà potrebbe concorrere nel reato di abbandono di animali.

Abbandono di animali se la persona a cui vengono affidati non se ne occupa: la vicenda

La sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli ha condannato due imputati (il proprietario del cane e la sua ex moglie) alla pena di 800 euro di ammenda ciascuno per il reato di abbandono di animali, disciplinato dall’art. 727 cod. pen., a loro contestato per avere abbandonato, legandolo a un palo sito all’interno di un presidio sanitario, un cane di razza bulldog.

Il Tribunale ha accertato che il bulldog, prima di essere abbandonato, vista l’assenza da casa del proprietario per motivi di lavoro, era stato affidato da quest’ultimo all’ex moglie che però, seppur fosse stata più volte chiamata dall’addetto del centro che aveva trovato il cane, non era passata a prelevarlo facendolo trasferire al canile, da dove era poi stato ritirato da un altro delegato del proprietario.  Il Tribunale ha riconosciuto una responsabilità concorsuale nei confronti del proprietario per l’abbandono del cane, seppur egli al momento dell’effettivo abbandono fosse via per lavoro, poiché l’uomo ha comunque lasciato l’animale all’ex moglie nonostante la sua risaputa avversione nei confronti del cane, inoltre accudire l’animale non rientrava negli accordi di separazione.

Il ricorso in Cassazione

Uno degli imputati, il proprietario del cane ex marito della seconda imputata, decide di impugnare la sentenza proponendo ricorso in Cassazione che, però, lo ritiene inammissibile con sentenza 6609/2020.

Corretta la ricostruzione del Tribunale: è abbandono di animali

Innanzitutto, la Cassazione ha ritenuto integrata la configurazione del reato di abbandono di animali “riguardo alle circostanze concrete accertate nel giudizio di prime cure, nel quale era emerso che il cane fosse stato lasciato in balia di se stesso per un apprezzabile lasso di tempo, legato a un palo, e senza essere affidato alla custodia e alla cura di altro soggetto. Era stata altresì accertata l’inesistenza di accordi tra gli ex coniugi riguardo a chi dei due dovesse prendere in custodia ed accudire il cane in modo esclusivo dopo la separazione legale”. Secondo quanto accertato dal Tribunale, il cane, al momento del fatto, era nella materiale disponibilità della moglie del ricorrente, come riferito dalla madre dell’imputato, anche considerando che l’imputato medesimo era assente dall’isola per motivi di lavoro.

Il reato di abbandono di animali

I giudici hanno ricordato che “ integra la contravvenzione di abbandono di animali (art. 727, comma primo, cod. pen.) la condotta di distacco volontario dall’animale (Sez. 3, n. 188922011), che consiste nell’interruzione della relazione di custodia e di cura instaurata con l’animale precedentemente detenuto, lasciandolo in un luogo ove non riceverà alcuna cura, a prescindere dalla verificazione di eventi ulteriori conseguenti all’abbandono, quali le sofferenze o la morte dell’animale, eventi che fuoriescono dal perimetro della tipicità disegnato dalla norma incriminatrice”.

Confermata anche la responsabilità dell’ex moglie, non ricorrente, ritenuta autrice materiale dell’abbandono in concorso con l’ex marito, al quale è stato riconosciuto il dolo eventuale poiché l’uomo avrebbe accettato il rischio che la donna, cui aveva affidato la custodia del cane, lo abbandonasse. A supposto di questa convinzione vi sono vari elementi, come il fatto che fosse stato proprio il ricorrente a portare in casa il cane nonostante il dissenso della moglie e il fatto che fosse risaputo che quest’ultima non amasse gli animali diventando insofferente nei confronti del cane che più volte aveva rotto la mobilia della casa e sporcato ovunque.

In base a tutto ciò, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando la condanna nei confronti dell’imputato.

Per ulteriori informazioni su questo argomento, non esitare a scriverci a info@avvocatoanimali.it

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