Gli odori sgradevoli degli animali in condominio possono costituire reato

Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che gli odori sgradevoli degli animali presenti all’interno di un condominio possono costituire reato.

Con la sentenza n. 35566 del 19/07/2017, la Sezione III Penale della Suprema Corte ha sottolineato che le esalazioni sgradevoli emesse dagli animali all’interno del condominio possono integrare la fattispecie di reato di cui all’art. 674 c.p., che punisce il getto pericoloso di cose con una contravvenzione.

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In particolare, l’articolo prevede che “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

I cattivi odori emessi dagli “abitanti a quattro zampe” del condominio rappresentano una problematica sempre più diffusa nel contesto dei rapporti di vicinato, sollevata a volte a ragione – come accertato dalla Corte di Cassazione nel caso in esame – e molte volte per ingiustificata intolleranza non sostenuta da un effettivo superamento della “normale tollerabilità” richiesto dalla legge.

Nel caso specifico, il Tribunale ha condannato una coppia in concorso, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, a duecento euro di ammenda ciascuno per il reato sancito dall’art. 674 c.p., a causa delle esalazioni moleste provenienti dagli escrementi dei loro cani, lasciati nel cortile adiacente alla proprietà del querelante e mai puliti.

Seppur il reato è risultato estinto per prescrizione, gli Ermellini hanno accertato che il comportamento dei due proprietari fosse penalmente perseguibile: infatti, non ripulire le deiezioni animali può configurare un comportamento rilevante anche sotto i profili della responsabilità penale.

Sul punto, i giudici di legittimità sottolineano infatti che, in tema di getto pericoloso di cose, la contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di emissioni moleste olfattive che superano il limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.

Dunque, a carico degli imputati si riscontra la mancata adozione delle cautele idonee a evitare disturbi e molestie ai vicini.

La Corte ha accertato il reato sulla base della cattiva gestione delle deiezioni canine e dunque della colpevolezza della coppia in riferimento a una mancata adozione di un comportamento idoneo nei confronti del vicinato.

Per informazioni: info@avvocatoanimali.it

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