Se il gatto fa danni nella casa in affitto l’inquilino deve risarcire

Se il gatto fa danni nella casa in affitto l’inquilino deve risarcire

Chi cerca una casa in affitto forse lo sa: è sempre più difficile trovarne una che accetti animali domestici, condizione indispensabile per chi vive o vorrebbe in futuro godere della compagnia di un cane o un gatto. Spesso questo divieto è causato dalla paura che l’animale in questione possa cagionare danni all’immobile e agli arredi in esso contenuti, come nel caso oggi esaminato,  in cui il padrone di un gatto è finito in Tribunale a causa dei danni cagionati da questo.

Gatto dispettoso e danni all’arredo di una casa in affitto

Nel verbale di riconsegna dell’immobile si evidenziava un grave danno al divano, evidentemente derivante da un uso del bene non conforme al contratto stilato tra l’affittuario e il proprietario dell’immobile, che al punto 11 prevedeva espressamente il divieto di tenere animali che potessero causare danni al bene.

Il divano era nuovo al momento dell’inizio della locazione e nella fase stragiudiziale la parte ricorrente formulava una proposta conciliativa in cui l’affittuario avrebbe dovuto pagare il 60% del valore del divano.

Inoltre, successivamente al momento della riconsegna dell’immobile, venivano riscontrati graffi a due tende riferibili – presumibilmente – all’animale da compagnia, oltre ad alcuni danni non gravi a sedie, materasso e imbiancatura.

Gli obblighi in capo all’inquilino in una casa in affitto

Come noto, il proprietario anche in via extracontrattuale è tenuto alla rifusione dei danni ai beni altrui, causati dal proprio animale. Tanto più in questo caso, in cui sussiste un rapporto contrattuale che comporta, per l’inquilino, un obbligo di diligente custodia del bene e che prevede un espresso divieto di tenere animali quando possano nuocere all’immobile.

Il giudice rileva però una differenziazione tra i danni evidenziati dall’affittuario: mentre il danno al divano è stato provato ed è collegabile ad un uso non conforme a quanto stabilito dal contratto (in particolare dall’art. 11), le altre voci di danno rilevate in un momento successivo non sono invece supportate da idoneo corredo probatorio.

In base a questo, il Tribunale di Monza (sent. 923/2020) condannava il proprietario dell’animale al risarcimento di queste voci, decurtando tale somma dalla cauzione versata dall’affittuario al momento della stipulazione del contratto.

Il risarcimento del danno

In tema di risarcimento del danno per l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligo del conduttore – previsto dall’art. 1590 c.c. – di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l’aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della stessa in conformità del contratto, incombe sul locatore (cioè il proprietario dell’immobile) fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell’immobile, mentre sul conduttore grava l’onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile.

Riassumendo quindi, se l’animale domestico arreca un danno all’immobile (e/o agli arredi in esso contenuti) l’inquilino ha l’obbligo giuridico di risarcire il proprietario della casa.

Per ulteriori informazioni su questo argomento, non esitare a scriverci a info@avvocatoanimali.it

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