Divieto dei cani in spiaggia: il caso del Comune di Latina
Si può portare il proprio cane sotto l’ombrellone senza problemi? Sì, se non c’è un divieto dei cani in spiaggia emanato dal Comune.
Vi riportiamo il nostro articolo sul numero di agosto 2019 di Quattro Zampe.
Latina: il Tar del Lazio vieta i divieti di accesso ai cani nelle spiagge
È arrivata l’estate, il caldo e la consapevolezza di essere agli sgoccioli del periodo lavorativo. Finalmente ferie, mare, sole, spiaggia.. e da quest’anno, grazie alla sentenza del Tar del Lazio, ci si potrebbe godere tutto questo senza l’ansia o il dispiacere di non poter portare con sé il proprio fedele amico.
Il Tar del Lazio, con sentenza n. 176/2019 dell’11 marzo, ha imposto il divieto di apporre divieti di accesso ai cani nelle spiagge.
La vicenda processuale che ha portato alla rimozione del divieto dei cani in spiaggia
Il ricorso al Tar del Lazio è stato presentato da Ea Onlus nei confronti del Comune di Latina, per ottenere l’annullamento dell’ordinanza n. 70 del 21.3.2018, emessa dallo stesso Comune, nella parte in cui prevedeva il divieto di accesso di animali – anche se muniti di museruola e guinzaglio – alle spiagge del litorale durante la stagione balneare (dal 1 maggio al 30 settembre).
La contestazione della Onlus
L’ordinanza del Comune prevedeva il divieto di “condurre e far permanere qualsiasi tipo d’animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola e guinzaglio, tutti i giorni dal primo giugno per tutta la durata della stagione balneare fino alla data del 30 settembre 2018, concedendo solo la possibilità agli animali di accedere alle spiagge unicamente negli stabilimenti balneari a pagamento i cui concessionari abbiano creato delle apposite zone per l’accesso degli animali”.
L’associazione Ea ha lamentato un eccesso di potere da parte del Comune di Latina, evidenziando l’irragionevolezza del divieto, in particolar modo vista l’assenza nell’ordinanza di una motivazione che giustifichi tale scelta. Vengono lamentate altresì l’assenza di una motivazione valida per il divieto (non comprendendosi se sia riferibile a ragioni igieniche), e la violazione del principio di proporzionalità nel rapporto tra le esigenze pubbliche da soddisfare e l’incidenza sulle sfere giuridiche dei privati.
La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Accolto il ricorso della Onlus e constatata la veridicità di quanto da essa affermato, il TAR ha dichiarato il provvedimento impugnato illegittimo per difetto di motivazione e per violazione del principio di proporzionalità.
I giudici dichiarano che “La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del PUA, tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia.”
È necessario per i Comuni trovare alternative differenti al divieto assoluto dei cani sulle spiagge
Come ricordato nella sentenza del TAR, la giurisprudenza in vicende del tutto simili (Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. n. 225/2014) ha già avuto modo di precisare che “l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso”.
È quindi possibile e auspicabile che le amministrazioni comunali possano coniugare le finalità pubbliche al privato desiderio dei proprietari di cani di godere delle proprie ferie assieme al loro amici a quattro zampe.
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