Contratto di vendita cani e altri animali e garanzia
Vogliamo qui chiarire i profili riguardanti il contratto di vendita cani e altri animali domestici e la garanzia per i vizi.
Per inquadrare meglio la tematica è necessario fare una premessa: la legge italiana considera ancora il cane come una cosa, un bene mobile; dunque, quando si discute della compravendita di animali, devono essere applicate le leggi che disciplinano la compravendita di beni mobili.
Per compravendita si intende la manifestazione di volontà di due o più persone, in ragione della quale il venditore promette al compratore di cedere la proprietà di un oggetto, ossia ogni più ampio diritto su di esso, dietro un determinato corrispettivo.
Punto di partenza è il disposto degli articoli 1490 e ss. c. c., secondo i quali: “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.
“Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi”.
Tuttavia, il nostro ordinamento disciplina solo in via generale la garanzia per i vizi nella compravendita di animali e, sulla base del disposto fornito dall’art. 1496 c. c., stabilisce che tale ambito è regolato da leggi speciali o, in mancanza, dagli “usi locali” e che, se neppure questi dispongono, si osservano le norme sulla garanzia per i vizi della cosa venduta.
La garanzia consiste quindi in una tutela a favore del compratore, nel caso in cui il bene acquistato risulti viziato, e sussiste in ogni caso, anche se non viene espressamente dichiarata all’interno di un contratto.
Il venditore è obbligato a garantire l’assenza di vizi al momento della vendita e, nel caso in cui i vizi si manifestino nei giorni successivi, è posto a suo carico l’onere di provare che il difetto non dipenda da malattia congenita, ma da cause accidentali intervenute in un momento successivo all’acquisto.
I vizi coperti da garanzia si chiamano “redibitori” e devono essere preesistenti al momento della vendita (o, se insorti dopo, devono derivare da cause preesistenti), gravi e occulti.
La sussistenza di tali vizi conferisce all’acquirente una scelta: può chiedere la risoluzione del contratto di compravendita (azione redibitoria), che prevede la restituzione del cane al venditore a fronte del rimborso del prezzo d’acquisto o della sostituzione con un cucciolo sano; oppure la riduzione del prezzo d’acquisto, correlata alla diminuzione del valore dell’animale.
La legge stabilisce anche i termini temporali entro cui poter ottenere la risoluzione contrattuale o la riduzione del prezzo: otto giorni dalla scoperta dei vizi e, comunque, un anno dalla consegna dell’animale.
In ultimo, è importante precisare che il risarcimento dei danni è escluso se non sussiste una responsabilità in capo al venditore.
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salve sono un commerciante di Roma vendo animali sopratutto pesci e animali esotici leggevo le regolamentazioni in quanto riguarda la garanzia animale giusto che un venditore (onesto) debba dare una garanzia al compratore ma se parliamo di pesci come si può dare una garanzia di 60 gg c’è da dire e questo è un fatto ben noto che i pesci preso in qualsiasi negozio e inseriti nellacquario del cliente possono acquisire batteri di natura diversa che il pesce li ospita e succede il decesso dopo qualche giorno in quanto se l’acquario non ha i giusti valori non ha il tempo di sviluppare difese immunitarie….