Compravendita cuccioli: garanzia per vizi o risarcimento danno?

Sempre più spesso, purtroppo, ci viene richiesta consulenza su controversie in merito alla compravendita di cuccioli non perfettamente sani. L’acquirente vorrebbe sempre ottenere il rimborso del prezzo e il risarcimento di tutti i danni patiti a causa dei vizi rilevati sul cucciolo. Il venditore, dal canto suo, è tenuto a garantire l’assenza di vizi nel bene venduto. Questo cosa significa? Se il cucciolo è costato, puta caso, 1.000,00 Euro, e le spese per curarlo -tra visite, esami strumentali, operazioni e medicine- ammontano a ulteriori 2.000,00 Euro, come funziona? Il venditore è tenuto a pagare qualcosa? Quanto?  Per capirci qualcosa è necessario fare riferimento ad alcuni articoli del codice civile.

La garanzia per vizi è regolata dagli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile. In particolare è bene sottolineare che: “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” e, nel caso sia rilevato un vizio, “il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo”.  In caso di risoluzione del contratto “il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.” In ogni caso “il venditore è tenuto a risarcire il danno al compratore, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa” (Cfr. artt. 1490 e ss. c.c.).

Non è un caso che i termini utilizzati dal legislatore siano differenti, poichè differenti sono anche le eventualità previste. Da un lato vi è l’azione di garanzia che, a prescindere dalla colpa del venditore, è indirizzata soltanto ad eliminare lo squilibrio venuto a crearsi a causa del vizio: rimborso, restituzione. Dall’altro invece c’è l’azione risarcitoria, la quale presuppone la colpa del venditore e si estende a tutti i danni subiti dall’acquirente.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione la quale ha affermato che: ”L’azione di risarcimento dei danni proposta dall’acquirente, ai sensi dell’art. 1494 cod. civ., non si identifica né con le azioni di garanzia, di cui all’art. 1492 cod. civ., né con quella di esatto adempimento, in quanto, mentre queste prescindono dalla colpa e sono volte solo ad eliminare lo squilibrio determinato dall’inadempimento del venditore, l’azione risarcitoria, presupponendo la colpa di quest’ultimo, consistente nell’omissione della diligenza necessaria a scongiurare l’eventuale presenza di vizi della cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente, e quindi non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l’eliminazione dei difetti accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione del bene o al lucro cessante per la mancata rivendita dello stesso. Ne consegue che l’azione di risarcimento può essere proposta in via alternativa, o anche cumulativa, rispetto alle azioni di adempimento, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto.” (Cass. Civ. n.26852/13).

Cosa fare dunque se avete comprato un cucciolo e vi accorgete che qualcosa non va?

E se invece lo avete venduto, quali obblighi e quali tutele avete dall’ordinamento?

Per avere una risposta non esitate a contattarci. Potremo analizzare la vostra situazione e fornirvi uno specifico parere, motivato ed esplicativo.

Per informazioni: info@avvocatoanimali.it

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