Casa senza giardino per il cane? La vendita può saltare
Casa senza giardino nonostante il contratto lo indicasse: di questo parliamo con il caso di oggi, finito davanti alla Corte d’Appello di Palermo per la risoluzione di un contratto preliminare di vendita, a seguito del quale è emerso che la proprietà del cortile promesso non era del venditore, ma condominiale.
L’appellata si era decisa all’acquisto di un immobile nell’interesse della propria figlia solo a patto che fosse dotato – come pattuito – di uno spazio esterno al fine di potervi collocare l’animale domestico d’affezione (nel caso specifico un cane). La presenza di un giardino era stata determinante per la scelta dell’immobile e il venditore in più occasioni aveva rassicurato l’acquirente sull’esistenza del cortile annesso al fabbricato, sostenendo che fosse di propria proprietà.
Cosa dice la giurisprudenza
Per la giurisprudenza (Cass. Civ. 28/11/1981 n. 6355) “nell’ipotesi in cui una porzione dell’immobile unitariamente venduto risulti in comproprietà del venditore e di terzi, l’acquirente in buona fede può chiedere la risoluzione del contratto soltanto qualora provi l’essenzialità, nella concreta economia dell’affare, della parte del bene da lui non acquistata”.
La Corte d’Appello di Palermo con sentenza 1557/2020 dichiara che: “Non può ritenersi che la necessità di disporre di uno spazio esterno per le esigenze dell’animale domestico, secondo le aspettative dell’acquirente, possa ritenersi caratteristica non essenziale del bene promesso in vendita.”
L’importanza della tutela del benessere degli animali
La sentenza continua ricordando che, in base alla normativa europea, la tutela del benessere degli animali rappresenta un principio assodato, o meglio, sulla base della giurisprudenza della Corte Europea “un interesse con il quale il legislatore, gli amministratori e i giudici sono chiamati a confrontarsi e che può essere sacrificato solo per comprovate esigenze di tutela di altri interessi costituzionali (es. salute umana)”.
Anche l’art. 1 della legge n. 281/1991, la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo prevede che “Lo stato ha l’obbligo di promuovere e disciplinare la tutela degli animali d’affezione(…) riconoscendo come interesse pubblico preminente di rilievo statale la promozione del benessere e la tutela degli animali d’affezione”.
Casa senza giardino, il contratto salta
In definitiva l’assenza di un giardino, ritenuto indispensabile per il benessere animale domestico e dunque per la scelta dell’immobile, autorizza la risoluzione del contratto preliminare che era stato stipulato tra le parti.
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