I galli disturbano? Si rischia il carcere
Se in Svizzera vieni richiamato e obbligato a insonorizzare il pollaio, in Italia si rischia addirittura il carcere se i galli disturbano troppo. Questo è quanto deciso dalla Cassazione, che ha confermato 20 giorni di carcere per l’imputato che giorno e notte ha fatto cantare i suoi tre galli senza impedirgli in alcun modo di disturbare i condomini, andando ben oltre la “soglia di normale tollerabilità” richiesta.
Il caso: i galli disturbano i condomini
La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Folì che aveva condannato a 20 giorni di arresto l’imputato ritenuto “colpevole del reato di cui agli art. 81 e 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), a lui contestato perché, non impedendo il canto di tre galli di sua proprietà, che venivano lasciati liberi in orario notturno e senza le opportune cautele volte al contenimento delle emissioni sonore, nonostante le segnalazioni ricevute, disturbava il riposo di una quantità indeterminata di persone”.
Il reato sussiste non solo quando i galli disturbano i condomini, ma anche se – come in questo caso – il proprietario non si adopera per risolvere il problema.
Il ricorso in Cassazione dell’imputato: 4 lamentele
L’imputato decide quindi di ricorrere in Cassazione presentando 4 motivi di ricorso:
- L’omessa motivazione nei primi due gradi di giudizio sul mancato riconoscimento della tenuità del fatto;
- L’assenza di un adeguato accertamento da parte del giudice volto a stabilire il reale superamento della normale tollerabilità richiesto dalla norma, lamentando che le verifiche svolte siano state realizzate senza l’adeguata strumentazione tecnica;
- L’assenza di una volontà dell’imputato di voler ledere la tranquillità pubblica;
- Il difetto di motivazione da parte dei giudici sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, non essendo neanche stata provata la durata prolungata delle fastidiose emissioni sonore.
La decisione della Cassazione: il reato è disturbo alle persone
Nella sentenza 41601/19 la Cassazione riprende e analizza le lamentele presentate dal ricorrente, dichiarando infine il ricorso inammissibile e confermando così la condanna pronunciata nei primi due gradi di giudizio:
- Non si può, secondo i giudici di legittimità, parlare di tenuità del fatto né di occasionalità se la condotta si è protratta per almeno sei mesi (termine di verifica effettuato dai tecnici dell’Arpa);
- La Cassazione esamina il 2° e il 3° motivo congiuntamente, dichiarando che gli animali – galli e galline – che l’imputato tiene nel cortile condominiale cantavano giorno e notte alla vista della luce naturale ma anche dei fari delle auto e di altra luce artificiale si presentasse loro davanti. La situazione si è prolungata nonostante le numerose lamentele degli altri abitanti del condominio e nonostante i diversi richiami formali dell’amministratore. I condomini infatti non riuscivano a dormire regolarmente e venivano costantemente disturbati dal canto dei galli. Dalle testimonianze è addirittura emerso che un condomino si era trasferito cambiando residenza proprio per questo motivo.
Il tecnico Arpa ha rilevato, nel corso di due sopralluoghi, che i galli dell’imputato “rinchiusi in una baracca, cantavano per 5-6 minuti a intervalli di 20-30 minuti,venendo calcolati in 18 minuti, 106 eventi sonori, percepibili anche dalla strada, con una frequenza di 10 secondi uno dall’altro.
Carcere se i galli disturbano i condomini, senza attenuanti
La Corte ritiene sussistente la fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 659 cod. pen., per la cui configurabilità (come in passato già più volte precisato dalla Cassazione in termini Sez. 3, n. 18521 dell’11/01/2018, Rv. 273216), non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio.La condotta dell’imputato, rimasto indifferente alle sollecitazioni ricevute negli anni, appare inquadrabile più nell’alveo del dolo eventuale che in quello della colpa.
In tema di attenuanti generiche, ricorda la Corte che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità. Devono ritenersi non configurabili il difetto o l’illogicità della motivazione evocati dalla difesa, avendo i giudici di merito sottolineato, in senso ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, la circostanza che l’imputato, peraltro gravato da precedenti penali anche specifici, ha manifestato una totale noncuranza nei confronti dei propri vicini, dimostrandosi sordo alle loro rimostranze per un prolungato temporale.
Per tutti questi motivi la Cassazione conferma la condanna e rigetta il ricorso dell’imputato.
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