Cane libero nel cortile del condominio: condannato il padrone
Con la Sentenza n. 4672 del 3.2.2009 la 4^ Sez. Penale della Corte di Cassazione ha sancito definitivamente il divieto di lasciare circolare liberamente il proprio cane nel cortile condominiale, privo di guinzaglio e di supervisione da parte del proprietario/detentore.
La Corte di appello di Catania aveva infatti confermato in 2° grado, con sentenza datata 1.4.2008, la sentenza di 1° grado del Tribunale di Catania con la quale il proprietario di un cane era stato dichiarato colpevole del reato dilesioni colpose in danno di un terzo (art. 590 c. p.) e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Secondo le motivazioni presentate dai Giudici, il cane di razza «collie» che aveva aggredito un condomino facendolo rovinare per terra e procurandogli lesioni alla persona, doveva essere custodito nell’occasione dall’imputato, che ne era il proprietario, ma ciò non è avvenuto e l’imputato è pertanto risultato colpevole di aver lasciato libero l’animale e omesso di custodirlo nel cortile condominiale, dove si trovavano altre persone, tenuto anche conto della mole dell’animale.
Come ormai ribadito più volte anche nei precedenti articoli pubblicati in questa sezione, quando ci si trova in un luogo pubblico o in un luogo privato ma aperto al passaggio di terze persone -i.e. il cortile di un condominio- è fatto obbligo di condurre il proprio cane con guinzaglio non più lungo di 1,5 mt e munirsi di museruola da applicare all’animale in caso di necessità o in caso venga richiesto dalle autorità.
Per concludere è bene ricordare che il proprietario di un cane è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell’animale e per questo motivo risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni e delle lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.
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