Assunzione dell’obbligo di custodia per chi sfama un cane randagio
Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che chi detiene un animale se ne assume l’obbligo di custodia, indipendentemente dalla proprietà dello stesso.
Infatti, con la sentenza n. 17145 del 05/04/2017, la Sezione IV Penale della Suprema Corte ha sottolineato il principio di fondo secondo cui “il detentore di un cane assume una posizione di garanzia con il conseguente obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi a prescindere dalla formale proprietà dell’animale”.
Nel caso di specie, un uomo era solito accudire e rifocillare due cani randagi, preparandogli il cibo nel giardino all’interno della sua abitazione. Una volta finito di mangiare, i due quadrupedi riprendevano il loro quotidiano girovagare per le vie del Paese.
Un giorno, durante il solito pasto, i due cani hanno notato un passante fuori dalla recinzione della villetta e lo hanno improvvisamente azzannato, provocandogli gravi lesioni.
La vittima ha così sporto denuncia nei confronti del detentore degli animali, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali colpose per aver omesso la custodia degli animali.
Il ricorrente si è difeso sostenendo la piena assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità civile e penale: i due cani non erano di sua proprietà, bensì animali randagi sottoposti alla responsabilità del Comune e comunque introdottisi casualmente nella sua residenza, in cui venivano solo occasionalmente sfamati e curati.
Nonostante una strenua difesa lungo tutti e tre i gradi di giudizio, l’uomo è stato condannato al pagamento delle spese processuali oltre alla comminazione di una multa di 200,00 Euro, sulla base del disposto dell’art. 672 c.p. che punisce con la sanzione amministrativa da 25,00 a 258,00 Euro chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta.
Infatti, il suddetto articolo ricollega l’onere di apprestare le dovute cautele al possesso del cane, da considerarsi come detenzione materiale e di fatto, rimanendo irrilevante ogni riferimento in senso civilistico all’istituto della proprietà.
Nella motivazione della sentenza, i Giudici della Suprema Corte hanno specificato che tale posizione di garanzia prescinde dalla nozione di appartenenza e che, di conseguenza, risulta del tutto ininfluente la formalità costituita dalla registrazione dell’animale all’anagrafe canina o dall’apposizione di un micro chip di identificazione “atteso che l’obbligo di custodia sorge ogniqualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona”.
Nel caso in esame, gli “ermellini” hanno riscontrato la sussistenza di una relazione stabile di detenzione dei due animali da parte del ricorrente che volontariamente se ne era assunto la custodia nonostante l’assenza di un titolo formale di proprietà.
La sentenza in questione ribadisce un orientamento giurisprudenziale ormai ben consolidato da diversi anni.
Infatti: “in tema di omessa custodia di animali, l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico” (Cassaz. Sez. IV Pen., n. 34813 del 27/09/2010).
Sotto il profilo civilistico, peraltro, vale più o meno lo stesso principio. Ai sensi dell’art. 2052 c.c. “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Si può concludere pertanto che in caso di danni materiali o lesioni, tenuto al risarcimento del danno e responsabile di quanto cagionato dall’animale sarà sempre chi in quel momento lo aveva in uso o in detenzione, con esonero di responsabilità del proprietario effettivo dell’animale (se, ovviamente, diverso dal detentore).
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