Approvata l’impignorabilità degli animali domestici
E’ stata approvata ieri da parte del governo la modifica all’art. 514 c.p.c. con l’inserimento – tra i beni assolutamente impignorabili – degli animali domestici ed a fini terapeutici.
Fino ad oggi (ma, in realtà, fino alla conclusione dell’iter legislativo che si definirà con la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale), nessuna norma impediva infatti ad un creditore di pignorare gli animali di affezione del proprio debitore, essendo questi ultimi assimilati res (cosa) e seguendo pertanto la sorte di qualsiasi altro bene di proprietà del debitore.
A onor del vero bisogna precisare che, pur in assenza di una legge che vieti il pignoramento – per il sentire comune di affezione nei confronti degli animali, o più cinicamente lo scarso valore economico della maggior parte degli animali da compagnia – fino ad ora la pratica di pignorare gli animali (specie quelli di affezione) era tutt’altro che frequente, per non dire rarissima.
Ma il solo pensiero che qualcuno dotato di un titolo di credito, anche solo per ritorsione, potesse pignorare un animale di famiglia per poi venderlo all’asta come un televisore, risultava intollerabile.
Con i voto di ieri, il Governo ha approvato il testo dell’art. 77 del DDL n. 1676, che prevede la modifica dell’art. 514 c.p.c in modo da inserire, tra i beni assolutamente impignorabili, anche gli animali domestici.
Secondo quanto previsto dall’art. 77 dell’emendamento, “All’articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti: « 6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; 6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli ».