Abbandono di cuccioli? Nessuna attenuante
Nel numero di giugno di Quattro Zampe parliamo di un caso di abbandono di cuccioli da parte di una persona incensurata e delle attenuanti negate.
Niente attenuanti generiche per l’imputato incensurato accusato di abbandono di cuccioli
Per la Cassazione è corretto non applicare le attenuanti generiche per l’imputato incensurato nel caso di abbandono di cuccioli di cane in una scatola senza alcuno scrupolo.
La mancata applicazione delle attenuanti generiche per l’imputato incensurato
Nel caso esaminato oggi il giudice per le indagini preliminari, in sede di giudizio abbreviato, condanna l’imputato alla pena di 6 mila euro di ammenda dopo averlo ritenuto responsabile del reato 727 c.p., per aver abbandonato in strada, in una cassetta di legno, dei cuccioli di cane.
L’imputato propone ricorso in Cassazione sostenendo la violazione dell’art. 62 bis c.p. (attenuanti generiche) e il vizio di motivazione, per aver il giudice negato le richieste dell’applicazione delle attenuanti generiche con motivazione incongrua e illogica, senza considerare lo stato di incensuratezza dell’imputato e le buone condizioni di salute in cui sono stati ritrovati i cuccioli che lui stesso aveva abbandonato in strada in una cassetta di legno.
La decisione della Cassazione: niente attenuanti generiche per l’imputato incensurato
Secondo la Cassazione il giudice ha correttamente negato l’applicazione delle attenuanti generiche perché l’imputato non era meritevole di fruire di attenuazione del trattamento sanzionatorio per aver palesato con la condotta illecita una sicura insensibilità al rispetto di animali indifesi, tenendo anche conto dell’elevata intensità del dolo.
Inoltre, ha sottolineato la Corte, “Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).” “Quanto alla doglianza sulla mancata considerazione dell’incesuratezza, poi, è appena il caso di osservare che essa non è motivo bastevole per la concessione delle suddette attenuanti.”
Ma la pena è illegale
Nonostante la motivazione della sentenza sia apparsa immune da vizi, i giudici di legittimità decidono di annullare la sentenza per illegalità della pena, essendo stata applicata una diminuzione di un terzo anziché della metà, non applicando l’art. 442 c. 2 c.p.p. (riformato dalla legge 103/ 2017 art. 1, c.44) nella parte in cui prevede che la pena che il giudice determina è diminuita della metà, anziché di un terzo.
La nuova previsione dell’art. 442 c.p.p. si applica anche alle fattispecie anteriori: infatti, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali e comporta un trattamento sanzionatorio più favorevole nei confronti dell’imputato, seppur collegato alla scelta del rito ( in questo caso abbreviato).
Per questi motivi la Cassazione ha dunque annullato la sentenza senza rinvio rispetto al trattamento sanzionatorio, applicando la corretta diminuzione della pena – pari dunque alla metà – con rigetto del resto del ricorso proposto dall’imputato.
Comments are Closed