Pedigree: si può vendere un cucciolo senza consegnarlo?
Quest’oggi ci occupiamo di una tematica piuttosto rilevante: la vendita del cucciolo al privato, senza il trasferimento del pedigree.
Cos’è il pedigree?
È il certificato genealogico del cucciolo, ossia il documento che attesta l’ascendenza del cane e, quindi, la sua razza. Per ottenere il pedigree della neonata cucciolata, l’allevatore è tenuto a compiere specifiche attività volte a certificare l’effettiva provenienza dei cuccioli dai genitori dichiarati.
Per la legislazione italiana la vendita di animali proposti come “di razza”, senza che questa qualità sia attestata dal pedigree, è vietata dal D.L. 529/92, che recepisce la Direttiva Europea 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.
All’art. 5 il decreto stabilisce che “è consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria […] esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici […] e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall’associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafica”. La commercializzazione di animali in violazione delle prescrizioni di legge è punita con una sanzione amministrativa.
E i cani senza pedigree?
I cani senza pedigree, ossia quelli per i quali il certificato non esiste, non possono essere definiti “di razza”, poiché non sono stati svolti i necessari esami genetici alla nascita e non è quindi possibile risalire all’identità dei genitori né degli avi.
Tali cani possono essere compravenduti, purché sia esplicitato che non si tratta di cane di razza pura, bensì di “meticcio, incrocio o simil…”
A tale conclusione è giunto infatti il Ministero della Salute, il quale con la nota ministeriale 2763 del 03.02.2017 ha precisato che, sebbene la riproduzione e la vendita di cani e gatti senza pedigree non siano vietate, “è tuttavia necessario che gli animali siano chiaramente definiti ‘incrocio, meticcio o simil…’ riportando l’indicazione della razza fenotipicamente prevalente.”
Attenzione, vi è una grande differenza tra il pedigree inesistente e il pedigree trattenuto dall’allevatore. Questa seconda situazione, si verifica quando il nuovo proprietario non entri in possesso del pedigree dell’animale, ma il documento esista e sia trattenuto dall’allevatore/venditore per determinati motivi, chiaramente esplicitati in un contratto al momento della vendita.
La questione è stata efficacemente spiegata anche dalla Commissione di Disciplina di 1^ istanza dell’ENCI, la quale, in diverse Decisioni, ha stabilito che non è passibile di sanzione disciplinare l’allevatore che, a fronte di un contratto di compravendita che pattuisce che il soggetto venduto resti intestato all’allevatore, non consegni il pedigree e il modulo di passaggio proprietà al compratore.
È dunque possibile vendere un cucciolo senza consegnare il pedigree?
Sì. L’allevatore può tutelare la propria linea genealogica prevedendo esplicitamente, con un contratto all’uopo predisposto, la vendita dell’animale senza il trasferimento della proprietà del pedigree. In questi casi il cucciolo potrà partecipare ad expo e concorsi, aumentando così il proprio prestigio e il proprio valore, ma potrà essere fatto accoppiare solo con monte autorizzate dall’allevatore. Il nuovo proprietario non potrà quindi gestire personalmente ed autonomamente la riproduzione del suo cucciolo, ma avrà con sé un magnifico esemplare.
Attenzione, quindi, al tipo di contratto che viene predisposto. È lecito per l’allevatore chiedere di trattenere il pedigree, come è lecito per il compratore rifiutare di sottoscrivere un contratto così vincolante.
Ciò che invece non è lecito è la vendita di un cane senza pedigree, sostenendo che sia di razza e senza indicare che si tratta tutt’al più di un “simil…”.
Il nostro Studio da anni si occupa della redazione di contratti ad hoc per la compravendita di cuccioli, plasmandone i contenuti secondo le richieste dei singoli allevatori. Per maggiori informazioni, contattateci all’indirizzo mail info@avvocatoanimali.it
Dott. Guglielmo Ballestrin
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