L’affidamento dell’animale in caso di separazione: evoluzioni recenti
Abbiamo già discusso in queste pagine dell’affidamento dell’animale domestico quando la coppia (o peggio la famiglia) si separa; e abbiamo già sottolineato come, in un Paese dove quasi una famiglia su due vive in compagnia di un animale domestico, la legge in ambito civilistico sia totalmente carente a riguardo.
Vediamo quindi se oggi, alla luce delle evoluzioni sociali, normative e giurisprudenziali che hanno recentemente caratterizzato il nostro Paese, sia cambiato qualcosa o se, nonostante il tema inizi ad essere dibattuto un po’ dappertutto, gli sforzi siano risultati vani.
La signora F. si stava separando in maniera consensuale dal marito e, trovato l’accordo su tutte le principali questioni, la discussione si è accesa per l’affidamento del 4zampe di casa: il marito riteneva di essere l’unico legittimo proprietario, poiché intestatario del microchip, mentre la signora non riusciva ad immaginare la reazione dei figli (affidati a lei) se l’uomo si fosse portato via il cagnolino con il quale hanno sempre vissuto.
Come fare quindi?
Abbiamo detto che la Legge in tal senso è carente, che non è rilevante l’intestazione dell’animale all’uno o all’altro coniuge e che, negli ultimi anni, sono sempre stati i Giudici a dover decidere, sulla base della loro sensibilità e della loro “vicinanza” o meno con il mondo animale: in tal modo, ogni singola decisione può differire dall’altra, creando incertezza e gran scompiglio.
Negli ultimi anni il Parlamento è stato chiamato a far diventare Legge a tutti gli effetti una proposta, depositata da lungo tempo, che prevede l’introduzione nel Codice Civile, tra gli altri, dell’articolo 455-ter, dal titolo “Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi” con il seguente testo:
“In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.”
Si capisce che, l’approvazione di un testo del genere sarebbe risolutiva di una buona parte dei problemi che si verificano oggi, fornendo ai Giudici le indicazioni necessarie a decidere in maniera coerente.
Come prima cosa, dunque, è assolutamente consigliabile provare a trovare un accordo tra le parti circa il collocamento ed il mantenimento dell’animale: non è semplice ma è l’unica strada per stabilire in via certa e preventiva quali saranno le sorti dell’animale di affezione.
In tal caso, gli accordi raggiunti potranno confluire nella richiesta di separazione consensuale, che verrà omologata dal Tribunale a cui è sottoposta.
Una recente sentenza del Tribunale di Como (Sentenza Civile del 3 febbraio 2016) ha infatti precisato che – pur in assenza (allo stato attuale) di una normativa specifica – l’accordo con il quale i coniugi, in sede di separazione consensuale, regolano tra loro le condizioni di assegnazione e mantenimento dell’animale domestico non contrasta con l’ordine pubblico e va pertanto omologato.
Infatti, sotto il profilo economico, il compromesso sulla gestione economica del cane domestico individuato dalle parti non è contrario alle previsioni normative relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e cura del cane, così come avviene per qualsiasi altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare; e, dal punto di vista del rapporto affettivo, le disposizioni contenute nell’accordo ricalcano (sebbene impropriamente sul piano terminologico) le clausole generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori e sono tese ad assicurare a ciascun comproprietario la frequentazione alternata, con conseguente responsabilità.
Secondo il disegno di Legge, in mancanza dell’accordo, il Tribunale “a prescindere dai documenti anagrafici del cane; sentiti i coniugi, i conviventi, la prole ed eventualmente esperti di settore, affida l’animale in via esclusiva o condivisa alla parte in grado di garantirne il maggior benessere”.
E’ interessante notare come la disciplina su indicata sia applicabile anche in caso di “cessazione di convivenza more uxorio”, ossia quando a cessare non è un matrimonio ma una convivenza: questa proposta di legge pare essere quindi già in linea con la recente riforma della famiglia.
In conclusione, sperando che il Disegno di Legge possa diventare quanto prima una Legge a tutti gli effetti, è bene sottolineare come nell’ultimo periodo i Giudici si stiano comunque omologando alla linea ivi indicata: e così, in sede di separazione consensuale, la signora F. ha ottenuto l’affidamento prevalente del cane, (in ragione del maggior benessere dell’animale e dei figli) ma l’ex marito avrà la possibilità di tenerlo con sé un week end ogni mese.
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