Fate attenzione ai CITES
Sapete cosa sono i CITES?
Il C.I.T.E.S. (Convention on International Trade in Endangered Species), Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, è stata sottoscritta il 3 Marzo 1973 e ad oggi è stata ratificata da circa 170 Paesi, i quali, ratificando la Convenzione, si sono sottoposti alla normativa in essa contenuta. L’Unione Europea con il Regolamento (CE) n.338 del 1997 e successive modifiche ha applicato rigorosamente i dettami stabiliti nella Convenzione di Washington, che per l’Italia era comunque già entrata in vigore alla fine degli anni 70 con la ratifica ex Legge 19 dicembre 1975, n. 874.
Nel nostro Paese si dividono i compiti per la gestione CITES il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed il Ministero delle Attività Produttive
Il CITES regolamenta, dunque, il commercio, l’esportazione, l’importazione e anche la sola detenzione delle specie incluse nella convenzione. Per sapere se un determinato animale o vegetale è incluso nella nell’elenco di specie minacciate di estinzione e, dunque, se è soggetto a particolari restrizioni di commercio o detenzione è necessario consultare il database dell’ultimo aggiornamento al Regolamento CE pubblicato sul sito www.cites.org (ove vi sono elencate tutte le specie oggetto della Convenzione catalogate con il nome scientifico) oppure contattare gli uffici competenti del Corpo Forestale (dal 01.01.17 assorbito nel Corpo dei Carabinieri).
Le specie incluse nel CITES sono suddivise in tre Appendici:
Appendice I: Specie per le quali è assolutamente vietato il commercio;
Appendice II: Specie per le quali il commercio è regolamentato a livello internazionale;
Appendice III: Specie per le quali il commercio è regolamentato a livello territoriale.
Il Regolamento Europeo n. 338/97 del Consiglio, integrato dal Regolamento CE della Commissione n. 1808/2001 che ne ha specificato le modalità di applicazione e dalle successive integrazioni e modifiche, indica negli allegati quali sono le specie a rischio.
L’ultimo aggiornamento all’elenco delle specie protette ai sensi del Regolamento (CE) n. 338/97 è contenuto nel Reg. (UE) 1320/2014 attualmente in vigore.
Allegato A: specie che figurano nell’Appendice I della Cites e per le quali gli Stati europei non hanno avanzato riserve; qualsiasi specie che sia oggetto di commercio internazionale, in via d’estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;
Allegato B: specie che figurano nell’Appendice II della Cites, salvo quelle elencate nell’Allegato A; specie che figurano nell’Appendice I della Cites per le quali è stata avanzata una riserva da parte di qualche Paese europeo; ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Cites quali specie oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbero essere incompatibili con il mantenimento della popolazione; specie per le quali si è stabilito che l’inserimento nell’ambiente naturale delle Comunità Europea costituisce un pericolo ecologico.
Allegato C: specie elencate nell’Appendice III della Cites diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve; specie elencate nell’Appendice II della Cites per le quali è stata avanzata una riserva.
Allegato D: specie non elencate negli Allegati da A a C per le quali il volume delle importazioni in Comunità europea giustifica una vigilanza; specie elencate nell’Appendice III della Cites per le quali è stata avanzata una riserva.
Il turista è spesso tentato di portare con sé al termine di una vacanza animali vivi, conchiglie, coralli o altri ricordi dei luoghi visitati, senza accertarsi se tali “souvenir” rientrino o meno tra le specie protette dal CITES: attenzione, però, perché nel caso in cui le specie rientrino tra quelle protette questo non è legalmente consentito e, oltre a multe salatissime, si può incorrere anche nell’arresto. Occorre pertanto fare molta attenzione anche a ciò che si compra nelle bancarelle o nei mercatini locali, perché spesso si possono trovare in vendita specie soggette a restrizioni di commercio internazionale e, dunque, non esportabili fuori dal Paese di origine. Anche in questo caso, vale la regola “ignorantia legis non excusat”: è dovere del cittadino informarsi su cosa sia lecito acquistare o esportare e cosa no e, quindi, non si potrà evitare la sanzione relativa alla violazione della Convenzione semplicemente affermando di non conoscere la legge.
Si consiglia, quindi, a chi voglia portare con sé dei souvenir da una vacanza, di informarsi presso le Autorità del Paese in cui si soggiorna le restrizioni relative al commercio di flora e fauna, per evitare di rovinarsi il viaggio incappando in pesanti sanzioni.
Le specie marine protette dal CITES non sono molte, si tratta soprattutto di molluschi (es. Tridacna), coralli e altre specie in via di estinzione o a rischio di estinzione consultabili nel database di www.cites.org oppure chiedendo agli Organi competenti.
Ogni ecosistema è un delicato gioco di equilibri biologici e l’asportazione di una parte di esso, morta o viva, può danneggiarlo gravemente.
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