4zampe – Compravendita di cuccioli, garanzia per vizi e risarcimento del danno

Vi proponiamo il testo del nostro articolo, pubblicato sul numero di Aprile 2016 della nota rivista Quattrozampe, in tema di compravendita di cuccioli, garanzia per vizi e risarcimento del danno.

Sempre più spesso, purtroppo, ci viene richiesta consulenza su controversie in merito alla compravendita di cuccioli non perfettamente sani. L’acquirente vorrebbe sempre ottenere il rimborso del prezzo e il risarcimento di tutti i danni patiti a causa dei vizi rilevati sul cucciolo. Il venditore, dal canto suo, è tenuto a garantire l’assenza di vizi nel bene venduto. Questo cosa significa? Se il cucciolo è costato, puta caso, 1.000,00 Euro, e le spese per curarlo -tra visite, esami strumentali, operazioni e medicine- ammontano a ulteriori 2.000,00 Euro, come funziona? Il venditore è tenuto a pagare qualcosa? Quanto? Per capire i meccanismi della disciplina è necessario fare riferimento alla legge.

La garanzia per vizi è regolata dagli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile. In particolare è bene sottolineare che: “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” e, nel caso sia rilevato un vizio, “il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo”.  In caso di risoluzione del contratto “il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.” In ogni caso “il venditore è tenuto a risarcire il danno al compratore, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa” (Cfr. artt. 1490 e ss. c.c.).

Non è un caso che i termini utilizzati dal legislatore siano differenti, poichè differenti sono anche le eventualità previste. Da un lato vi è l’azione di garanzia che, a prescindere dalla presenza di colpa del venditore, è indirizzata soltanto ad eliminare lo squilibrio venuto a crearsi a causa del vizio: rimborso, restituzione. Dall’altro invece c’è l’azione risarcitoria, la quale presuppone che vi sia colpa nella condotta del venditore e si estende a tutti i danni subiti dall’acquirente.

In sostanza: se il vizio c’è, ma non vi è alcuna colpa ascrivibile al venditore, questi sarà tenuto a rimborsare parte del prezzo d’acquisto (entro il limite di quanto ricevuto) oppure a sostituire il cucciolo con uno che non presenti vizi.

Se invece è riscontrabile una condotta colposa da parte del venditore, allora l’acquirente potrà richiedere anche il risarcimento degli ulteriori danni subiti a causa dei vizi rilevati.

Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
info@iltuolegale.it 

Articolo Pubblicato su QuattroZampe

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