La corretta custodia di un cane è responsabilità dei proprietari

La sentenza n. 36461/2014, emessa dalla IV sez. Penale della Corte di Cassazione, ha sostanzialmente riconfermato quanto già statuito dai Giudici nei precedenti gradi di giudizio: il cane va custodito in modo idoneo, onde evitare il reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) in violazione dell’art. 672 c.p. (omessa custodia e mal governo di animali).

Leggendo la sentenza rileviamo che:

già in primo ed in secondo grado, il Giudice di Pace ed il Tribunale di Arezzo,  hanno giudicato C.R. e M.C. colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 e 590 cod. pen., per non avere impedito al loro cane, in violazione dell’art. 672 cod. pen., di azzannare B.L., procurandole lesioni.

Entrambi gli imputati hanno dunque proposto ricorso per cassazione avverso la decisione d’appello prospettando una duplice censura:

con il primo motivo i ricorrenti intendevano dimostrare che non era stata raggiunta la prova della pericolosità dell’animale da compagnia e che, anzi, in occasione dei sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale, il cane si era mostrato mansueto e docile.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciavano vizio motivazionale deducendo l’errore del Giudice d’appello nell’affermare la corresponsabilità di entrambi gli imputati; infatti, secondo la difesa il C., che per ragioni fisiche non era in grado di custodire adeguatamente il cane, non avrebbe neanche potuto impedire l’evento; mentre, al contrario, ove fosse stato capace fisicamente di custodire il cane ed impedire l’evento, allora non poteva essere giudicata responsabile anche la M.

Tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto che:

Il ricorso è inammissibile a cagione della sua manifesta infondatezza.

Sulla base delle incontroverse acquisizioni processuali non è dubbio che l’animale, peraltro di grossa taglia e idoneo all’offesa (pastore maremmano), non solo, scorrazzando libero, più volte aveva allarmato il vicinato, ma, quel che risulta decisivo, azzannò, in una occasione, la p.o., procurandole multiple ferite lacero alla mano destra. La circostanza, pertanto, che in occasione di talune visite effettuate dalla polizia locale lo stesso si fosse mostrato non aggressivo non assume alcun significato dirimente. Corrisponde, infatti, a norma cautelare ovvia che un animale di tal fatta, il quale, per qualsivoglia ragione, può dar luogo a pericolose aggressioni, venga adeguatamente custodito o, comunque, reso inoffensivo mediante museruola.

Anche a non voler tener conto della natura meramente ipotetica del secondo motivo, l’argomento è in ogni caso inconcludente: entrambi gli imputati, infatti, erano investiti da posizione di garanzia, in quanto avevano in potere l’animale. Né l’ipotesi che il C. non fosse in condizione di prendersi diretta cura del cane lo solleva da responsabilità, in quanto, perciò stesso, non sarebbe venuto meno l’obbligo di ben scegliere le persone alle quali affidare le cure dell’animale, vigilando che l’operato fosse adeguato a tutelare l’integrità fisica dei terzi (e, nella specie, la reiterazione delle scorribande del cane rendeva evidente l’inadeguatezza dell’operato).  […]

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.”

Siccome questo genere di incriminazione è spesso correlato alle lesioni personali (art. 590 c.p.) e all’omessa custodia (art. 672 c.p.), riteniamo importante suggerire a tutti i proprietari di cani (specie se di grossa taglia) di stipulare un’ assicurazione RC – responsabilità civile – al fine di evitare il rischio di  processi lunghi e costosi e, quanto meno, per essere sollevati dal pagamento del risarcimento danni. In casi come questo, infatti, la responsabilità penale permane ma, siccome è impossibile stabilire fino a che punto si possa “vigilare” su un animale domestico, il quale è pur sempre un essere vivente, risulta estremamente conveniente tutelarsi almeno per quanto riguarda la responsabilità civile.

Per informazioni: info@avvocatoanimali.it

Non si effettua consulenza legale gratuita.

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