Muore il cane? È un danno morale
Nel numero di novembre di Quattro Zampe parliamo del danno morale di quando muore il cane, riconosciuto in una recente sentenza.
Muore il cane: il tribunale riconosce il danno morale
In occasione della giornata internazionale del cane, celebrata il 26 agosto scorso, il Tribunale di Novara con sentenza n. 191/2020 riconosce al proprietario di un cane rimasto ucciso da un altro cane, non solo il risarcimento per danno patrimoniale, ma anche quello per danno morale.
La pronuncia piemontese si pone in netto contrasto con la giurisprudenza maggioritaria, che nega l’esistenza dei presupposti stessi per ottenere un risarcimento di tipo morale da morte dell’animale d’affezione, in quanto “la morte di un cane non costituisce lesione di alcun valore della persona costituzionalmente protetto” (per citarne una delle tante, tra le più recenti, sentenza n. 347-2019 Tribunale Rieti).
Rapporto uomo-animale e diritti inviolabili della persona
Il dibattito giurisprudenziale ruota principalmente intorno ad una questione: il rapporto uomo-animale può essere ricompreso nella schiera dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione?
Il Tribunale di Novara riconosce piena tutela costituzionale al rapporto tra un cane ed il suo padrone, in quanto rappresenta un’attività che porta un individuo alla propria realizzazione, in quanto, ha spiegato il giudice, l’animale domestico non è una “cosa”, bensì un “compagno di vita” dell’uomo che entra a far parte della sfera affettiva della persona e della famiglia.
L’amico a quattro zampe, infatti, è da considerarsi a tutti gli effetti un membro della famiglia con la conseguenza che la sua morte può provocare un dispiacere simile a quello derivante dalla perdita di una persona cara. Il cane, conclude il giudice, costituisce parte integrante del sistema sociale delle persone perché coinvolto nella loro sfera affettiva e, in un certo senso, influenza il loro equilibrio e la loro stabilità emozionale.
Quanto risarcire? In base all’età del pet
Il parametro non può essere semplicemente il valore economico dell’animale, perché così facendo dovremmo concludere, paradossalmente, che il padrone di un meticcio soffra meno rispetto a quello di un cane di razza.
L’importo del risarcimento viene stabilito generalmente tenendo conto dell’aspettativa di vita del cagnolino.
Come accennato, per doverosa informazione, va segnalato che non si può (ancora) purtroppo parlare di una giurisprudenza pacifica in tema di riconoscimento del danno morale da morte di animale d’affezione, ma sicuramente la sentenza del Tribunale di Novara segna una svolta nel panorama giurisprudenziale in argomento.
Comments are Closed