Uccide il gatto del vicino – 7.000,00 Euro di ammenda
La Sentenza n. 44422/2013 della III Sez. penale della Corte di Cassazione condanna ad una salata ammenda il soggetto che, infastidito dai gatti del vicino, spara agli animali provocandone la morte.
La vicenda si è svolta in provincia di Genova, dove l’imputato in questione era gia stato condannato in 1° grado dal Tribunale del capoluogo ligure per il reato previsto all’articolo 544 c.p., per aver causato la morte di un gatto della vicina di casa, ma nonostante la crudeltà del gesto aveva deciso di ricorrere in Appello.
Sconfitto anche in Appello, è stata la Corte di Cassazione a mettere la parola “fine” alla vicenda stabilendo che il comportamento aggressivo dell’uomo verso gli animali era stato continuativo ed aveva soltanto raggiunto il culmine con l’episodio che lo aveva condotto all’uccisione di uno dei gatti. La Suprema Corte ha quindi sottolineato la non applicabilità delle attenuanti generiche, in quanto la continuata condotta aggressiva dell’imputato verso gli animali è da ritenersi circostanza aggravante di maggior rilievo, ed ha dunque condannato l’imputato al pagamento di una ammenda di € 7.000,00, evitando di “scendere sotto la pena minima edittale” e ritenendo anzi opportuno “infliggere una pena di poco superiore in relazione alle modalità della condotta sopra ricordate”.
Tale motivazione esclude l’applicabilità dell’art 62 bis c.p. (attenuanti generiche) cui l’imputato si appellava e sancisce definitivamente una giusta condanna dell’autore per un gesto pericoloso e riprovevole.
Dott. Guglielmo Ballestrin
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