collare elettrico

L’utilizzo del collare elettrico è reato

La Cassazione ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 727 c.p. per l’imputato che, utilizzando il collare elettrico, ha causato gravi sofferenze al proprio cane.

I primi gradi di giudizio

Il Tribunale di Siena ha condannato l’imputato per aver detenuto un cane in condizioni incompatibili con la propria natura e produttive di gravi sofferenze utilizzando un collare elettrico che produceva scosse elettriche trasmesse tramite comando a distanza. Il giudice ha quindi condannato a 5mila euro di ammenda l’imputato, che ha deciso di ricorrere in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 25 comma 2 della Costituzione per contrasto con il principio di legalità.

Il difensore dell’imputato contesta la condanna per aver utilizzato il collare elettrico (per “finalità di addestramento”), evidenziando la violazione del principio di determinatezza che impone che le norme penali debbano descrivere fatti accertati e provati.

Inoltre, ricorda il legale dell’imputato, alcune sentenze del Tar del Lazio hanno annullato i provvedimenti in materia.

Il rigetto della Cassazione

Il principio di legittimità espresso dall’art. 25 Cost., secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, non è stato violato dalla condanna comminata per l’utilizzo del collare elettrico. L’art. 727 c.p. non contiene una descrizione delle condotte vietate in termini chiari, non ponendo profili di violazione di tassatività e determinatezza della fattispecie essendo generica.

Usare il collare elettrico è reato

I giudici di legittimità, con sentenza n. 11561/2020, dichiarano che il capo di imputazione fa espressamente riferimento alla detenzione di un cane in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze, causate dall’utilizzo di un collare che produce scosse e impulsi elettrici. La condotta contestata al ricorrente rientra perfettamente nel dettato dell’art. 727 c.p., in particolare dove viene contestata la produzione di sofferenze a seguito dell’uso dello strumento utilizzato per l’addestramento. Il collare, mediante due elettrodi privi di tappi di copertura e posti a diretto contatto con la pelle dell’animale, venivano azionati a distanza con un telecomando attivato dall’imputato generando una dolorosa scossa. Ai fini della configurazione del reato, peraltro, è irrilevante la finalità dell’addestramento. 

Anche la giurisprudenza è chiara: l’utilizzo del collare elettrico integra il reato di cui all’art. 727 c.p.

Come ricordato dalla Cassazione, la giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito che l’utilizzo del collare elettrico integra il reato di cui all’art. 727 c.p. in quando concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidente sensibilmente sull’integrità psicologica dell’animale ( sent. 3290/2017; sent. 21932/2016; sent. 38034/2013, sent. 15061/2007). Inoltre anche la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia stabilisce che: “nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute e il suo benessere, in particolare costringendo l’animale a oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili”.

Per ulteriori informazioni su questo argomento, non esitare a scriverci a info@avvocatoanimali.it

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